Tribunale dell'UE: regime sanzionatorio dell'imposta sugli annunci ungherese incompatibile con il diritto dell'UE
Il regime sanzionatorio in relazione alla tassa sulla pubblicità ungherese è incompatibile con il diritto dell'UE, ha stabilito il tribunale lussemburghese in un caso riguardante Google.
Nel gennaio 2017, l'autorità fiscale ungherese (NAV) ha multato Google Ireland, con sede a Dublino, per non essersi registrata presso le autorità in merito al sistema fiscale sulla pubblicità.
La legge stabilisce che un primo reato comporta una multa di dieci milioni di fiorini (30,000 euro) seguita da una multa giornaliera pari a tre volte l'importo precedente, fino a un massimo di 1 miliardo di fiorini (3 milioni di euro).
Google ha prima portato il suo caso alla Metropolitan Court of Administration and Labour, sostenendo che la legge era discriminatoria e violava il principio della libertà di fornire servizi dell'UE.
La Corte di giustizia dell'UE ha convenuto che uno Stato può imporre una tassa a una società di un altro Stato membro dell'UE senza violare il principio della libera prestazione di servizi ai sensi del diritto dell'UE, ma ha contestato l'imposizione giornaliera di multe successive e l'importo cumulativo raggiungere milioni di euro, senza dare alla società il tempo di adempiere ai propri obblighi.
Il sistema ungherese consente multe significativamente più elevate per la violazione della regola di registrazione rispetto ad altre multe, ha affermato il tribunale, aggiungendo che una differenza di trattamento era sproporzionata e quindi costituiva una restrizione alla libertà di fornire servizi.
Lo ha detto in risposta il ministero delle Finanze
La sentenza di martedì ha chiarito che Google non avrebbe dovuto evitare di pagare le tasse in linea con la legge ungherese sulla pubblicità,
e il tribunale si è opposto solo alle sanzioni cumulative imposte quando la società non si è registrata per il pagamento delle tasse. La sentenza relativa a Google sostiene il principio secondo cui le multinazionali che operano in Ungheria possono essere coinvolte nel sistema di ripartizione comune degli oneri anche se non dispongono effettivamente di strutture con sede in Ungheria, ha aggiunto.
Leggi ancheTribunale dell'UE: le tasse settoriali dell'Ungheria compatibili con il diritto dell'UE
Fonte: MTI
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