CGUE: l’inserimento di richiedenti asilo nella zona di transito dell’Ungheria costituisce “detenzione”

Giovedì la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che mantenere i richiedenti asilo nella zona di transito al confine ungherese-serbo costituisce una“detention”.
“Il collocamento dei richiedenti asilo o dei cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio nella zona di transito di Röszke al confine serbo-ungherese deve essere classificato come ‘detenzione’,” ha detto la CGUE.
- Avvocato generale della CGUE: Ungheria “detenzione illegale di richiedenti asilo nella zona di transito” AGGIORNAMENTO
- I migranti illegali sono quasi scomparsi dai confini dell’Ungheria
La Corte ha riconosciuto che, secondo le direttive UE, gli Stati membri possono trattenere i richiedenti protezione internazionale, ma ha affermato che la detenzione non può in nessun caso superare le quattro settimane dalla data di presentazione della domanda.
La sentenza è stata emessa nel caso che coinvolge due cittadini afghani e due iraniani, a cui era stata assegnata la zona di transito di Röszke come alloggio temporaneo nel 2018 e nel 2019 e da allora vi soggiornavano.
Le autorità ungheresi avevano precedentemente respinto le richieste di asilo dei denuncianti, affermando che erano entrati nel paese dalla Serbia, un paese di transito sicuro, dopo che la Serbia si era rifiutata di riammetterli nel suo territorio, le autorità ungheresi hanno espulso i richiedenti asilo nelle loro terre d’origine. Fino ad allora, la zona di transito di Röszke era stata assegnata come alloggio temporaneo. I richiedenti asilo hanno quindi intentato una causa presso il tribunale del lavoro e dell’amministrazione di Szeged, affermando che il loro alloggio costituiva una detenzione illegale e chiedendo che le loro richieste di asilo fossero riesaminate.
La sentenza della CGUE ha affermato: “le condizioni prevalenti nella zona di transito di Röszke equivalgono a una privazione della libertà, tra l’altro perché le persone interessate non possono legittimamente lasciare quella zona di loro spontanea volontà in alcuna direzione.”
La zona di transito è aperta solo verso la Serbia e i denuncianti violerebbero la legge serba uscendo da quella parte.
La CGUE ha affermato nella sua sentenza che le direttive UE sull’asilo “ impediscono che un richiedente protezione internazionale o un cittadino di un paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio sia detenuto senza la previa adozione di una decisione motivata che ordina tale detenzione e senza la necessità per l’esame della proporzionalità di tale misura”.

